L’art. 2377 c.c. prevede che “le deliberazioni [assembleari] che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate”, fermo restando che “l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”. In relazione alla sostituzione della delibera assembleare viziata, impeditiva della dichiarazione di invalidità da parte del giudice, pur in pendenza di un giudizio già instaurato, il Tribunale di Roma ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) perché vi sia sostituzione della delibera invalida, deve essere verificata “la esistenza della volontà della assemblea di sostituire la precedente delibera invalida”, (ii) ai fini di una corretta applicazione della norma in esame, il giudice “ha l’onere di estendere la propria indagine anche alla nuova deliberazione per stabilire se sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto”, così dovendo accertare l’assenza di vizi della delibera sostitutiva, (iii) l’accertamento circa la validità della delibera sostitutiva deve qualificarsi come “incidenter tantum, non suscettibile, dunque, di passare in cosa giudicata”.