È noto che sono soggetti a registrazione – e dunque al pagamento dell’imposta di registro – solo “in caso d’uso” gli “atti formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse”, in applicazione dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha confermato che “non è necessario che il ‘rapporto epistolare’ [ossia lo scambio di corrispondenza] si attui esclusivamente mediante ‘lettere spedite e ricevute’ […], perché a tale modalità va equiparata quoad effectum anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu; il che rende del tutto irrilevante, per un verso, la mancanza della prova dell’avvenuta trasmissione tra le parti”. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, lo scambio brevi manu di atti unilaterali può essere equiparato allo “scambio di corrispondenza”. Assume dunque particolare rilevanza la presenza di “un solo documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni”, oppure la presenza di diversi documenti scambiati fra le parti.