La riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, una specifica disciplina in materia di attività di “direzione e coordinamento” di società. In particolare, gli artt. 2497 ss. prevedono puntuali regole in materia di responsabilità in caso di esercizio abusivo di tale attività, trasparenza, doveri degli amministratori, finanziamenti “infragruppo” e particolari diritti dei soci di minoranza. Specificando, per via interpretativa, la portata della norma di cui all’art. 2497 c.c., il Tribunale di Milano ha avuto modo di chiarire che, nel caso in cui una società sia partecipata da una società di gestione del risparmio (SGR) – la quale stia agendo non nel proprio interesse, ma nell’ambito della propria attività di gestione di fondi comuni d’investimento –, l’eventuale attività di “direzione e coordinamento” (ove esercitata in modo “concreto ed effettivo”) deve essere imputata alla società di gestione e non al fondo d’investimento, né ai suoi investitori. Infatti, “è pacifico ex art. 36 TUF che la capacità di agire con riferimento ai beni incusi nel fondo e il potere di gestione dei fondi stessi stanno in capo alla SGR, talché è proprio nell’esercizio di questo potere che ben può manifestarsi ed essere esercitato quello, in esso incluso (eventualmente in quanto espressione dell’effettiva posizione di controllo), di esercitare direzione e coordinamento della società partecipata”. A ciò nulla rilevando che la partecipazione sia “frammentata” fra più fondi, assumendo esclusivo rilievo il fatto che la gestione venga esercitata da parte della medesima società di gestione del risparmio. Pertanto, nel caso in cui tale società effettui un “esercizio dell’attività [di direzione e coordinamento] nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui ed in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale [della società partecipata]”, essa potrà essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2497, comma 1, c.c., secondo il quale chiunque abusi di tale direzione unitaria è “direttamente responsabil[e] nei confronti dei soci [della società eterodiretta] per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società”. A questo riguardo, il Tribunale di Milano ha confermato che, “detta responsabilità sussiste quando ricorrono: i) la condotta, vale a dire l’esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di una società nei confronti di altra; ii) l’antigiuridicità della condotta, cioè l’esercizio dell’attività nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui ed in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; iii) l’evento-danno, ovvero il pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione del socio della società eterodiretta; iv) il nesso di causalità tra condotta ed evento-danno”.