Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014”, relativo alla disciplina sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR), dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, 14 settembre 2018, n. 214), è entrato in vigore lo scorso 29 settembre 2018. In particolare, il Decreto in parola, nel modificare talune disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF), ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. A tale proposito, è stato modificato l’art. 187-quinquies, comma 1, primo periodo, TUF, il quale, come novellato, prevede che: “l’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 [ossia il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate] o del divieto di cui all’articolo 15 [ossia il divieto di manipolazione del mercato] del regolamento (UE) n. 596/2014”. Anche a seguito di dette modifiche, l’ente non sarà ritenuto responsabile laddove dimostri che gli esponenti dell’ente (apicali o sottoposti) abbiano agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi. Si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001.