La Banca d’Italia ha recentemente aggiornato il testo della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di Vigilanza per le Banche). Con l’aggiornamento in parola sono state modificate alcune disposizioni contenute nella Parte Terza della Circolare riguardanti la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite (OBG o covered bond). In particolare, le nuove disposizioni introducono la possibilità di avviare programmi di emissione di OBG anche da parte di banche che, al momento dell’emissione, detengono fondi propri inferiori alla soglia di 250 milioni di Euro, previa comunicazione alla Banca d’Italia, in cui si dia atto di alcuni elementi, tra cui: (i) gli obiettivi perseguiti attraverso l’emissione, i rischi connessi e l’impatto sugli equilibri economico-patrimoniali della banca (attuali e prospettici); (ii) l’adeguatezza delle policy, dei meccanismi di gestione dei rischi e delle procedure organizzative e di controllo volte ad assicurare l’ordinato e sicuro svolgimento del programma di emissione; e (iii) l’adeguatezza delle competenze professionali in materia di obbligazioni garantite sviluppate dal personale responsabile dell’amministrazione e dei controlli sul programma. Ferma restando la facoltà per la Banca d’Italia di chiedere ulteriori dati, informazioni e documenti, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni minime richieste dalle nuove disposizioni per l’emissione di OBG, “la Banca d’Italia può in ogni momento inibire l’attuazione del programma attraverso l’ulteriore emissione di obbligazioni garantite (anche a valere sulla parte del patrimonio separato eventualmente ancora disponibile) o attraverso l’ulteriore cessione di attivi idonei, se vengono meno i requisiti”.
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 23° aggiornamento del 25 settembre 2018