Ai sensi dell’art. 2407 c.c., “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”, restando inteso che “essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. In relazione a tale disposizione, la Corte di Cassazione ha confermato che: (a) i sindaci sono responsabili non solo in caso di assoluto inadempimento ai propri doveri di controllo, ma anche in caso di semplice ritardo, infatti “il ritardo nello svolgimento della doverosa attività di controllo altro non è che l’omissione di tale attività nel momento in cui la stessa avrebbe dovuto esser compiuta”, (b) con riferimento alla rilevanza temporale dei fatti pregiudizievoli per la società, “il dovere di vigilanza dei sindaci si estende a tutte le situazioni pregiudizievoli, o potenzialmente tali, esistenti al momento dell’assunzione dell’incarico, indipendentemente da quando le stesse siano venute in essere”, sicché al momento dell’assunzione della carica i sindaci devono adeguatamente mappare e valutare anche i fatti pregiudizievoli venuti in essere durante i precedenti mandati, (c) “il compimento di un’attività controllo da parte del collegio sindacale non esime il medesimo dalla propria responsabilità omissiva qualora tale attività sarebbe stata da compiere già in epoca anteriore al momento in cui essa è stata effettivamente compiuta”.