Come noto, in relazione all’iter di approvazione del bilancio di esercizio, l’art. 2429 c.c. dispone, fra l’altro, che: (i) la bozza di bilancio deve essere trasmessa al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo, e (ii) il collegio sindacale deve “riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione”, mediante apposita relazione scritta, da depositarsi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell’assemblea dei soci. In caso di mancato rispetto di tali previsioni, la delibera assembleare risulterà invalida per contrasto con la legge. A questo proposito, il Tribunale di Milano ha chiarito che l’annullabilità delle delibera assembleare – per mancata comunicazione della bozza di bilancio al collegio sindacale e/o per mancato deposito della relazione dei sindaci nei termini di legge – si verifica a prescindere dal motivo di tali violazioni, anche nel caso di impossibile nomina da parte dei soci di un nuovo organo di controllo a seguito di dimissioni di quello precedentemente in carica.