Nella primavera 2017, le Istituzioni UE (Commissione, Parlamento Europeo e Consiglio) hanno varato il testo della Direttiva (UE) 2017/828 (Directive on Shareholders’ Rights 2 o DSHR 2), recante talune modifiche alla Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Directive on Shareholders’ Rights o DSHR). La recente Directive on Shareholders’ Rights 2 mira principalmente a incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti e aumentare la trasparenza tra società e investitori. Le nuove disposizioni riguardano, fra l’altro: (i) l’identificazione degli azionisti; (ii) l’agevolazione dell’esercizio dei diritti dell’azionista; (iii) la non discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza dei costi; (iv) la strategia d’investimento degli investitori istituzionali; (v) la trasparenza dei consulenti in materia di voto; (vi) il diritto di voto sulla politica di remunerazione; (vii) la trasparenza e l’approvazione delle operazioni con parti correlate. In vista del recepimento di tali nuove norme nell’ordinamento nazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) ha lanciato una consultazione pubblica riguardante le proposte di modifica al codice civile, al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF), al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 18 dicembre 2018 (Il termine di recepimento della DSHR 2 è fissato al 10 giugno 2019).