Da un lato, l’art. 216, ultimo comma, l.f. (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) prevede che “la condanna per [bancarotta fraudolenta] importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa” e, dall’altro, l’art. 223, ultimo comma, l.f….