Come noto, la legislazione nazionale in materia di abusi di mercato è stata recentemente innovata per mano del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107, mirato ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR). In particolare, il D.L.gs 107/2018 ha apportato significative modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF). Tuttavia, è ancor oggi in vigore il sistema del “doppio binario” sanzionatorio, in base al quale una medesima condotta può avere come conseguenza l’applicazione di sanzioni tanto penali, quanto amministrative. In tale materia, la Suprema Corte ha recentemente affermato i seguenti principi di diritto: (a) la norma di cui all’art. 187-bis TUF, anche a seguito della recente riforma, “va considerata sostanzialmente penale, sia alla stregua della Convenzione EDU, secondo i criteri tracciati nella sentenza della Corte EDU 8 giugno 1976, Engel, sia alla stregua del diritto euro unitario (CGUE 5 giugno 2012, C-489/10, Bonda, 37)”; (b) ai fini dell’analisi circa la sussistenza di una situazione di (illecito) bis in idem, “ciò che rileva […] non è stabilire se gli elementi costitutivi delle due fattispecie tipiche siano o meno coincidenti, quanto, piuttosto, chiarire se gli illeciti oggetto dei due procedimenti siano riconducibili alla stessa condotta”; (c) l’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), nel prevedere che “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”, impedisce la “instaurazione di un procedimento amministrativo sanzionatorio (o della sua prosecuzione, eventualmente anche nella fase di opposizione in sede giurisdizionale) per l’illecito amministrativo di cui all’articolo 187 bis t.u.f. in relazione ai medesimi fatti storici per i quali l’incolpato sia stato assolto, in sede penale, dal delitto di cui all’articolo 184 t.u.f.”.