Come noto, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al proprio art. 89 definisce come “committente” colui per conto del quale “l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”. A tale proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire alcuni principi consolidati in relazione alle responsabilità e alla posizione di garanzia del committente. Dopo aver ricordato che il committente deve adeguare la propria condotta alle fondamentali regole di diligenza e prudenza e scegliere l’appaltatore (accertandone non solo il possesso dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche le capacità tecniche e professionali), la Cassazione ha ricordato che in tema di infortuni sul lavoro “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare”, bastando una verifica in concreto sulla “incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento”. Nel caso di lavoratore che presta la propria attività in esecuzione di un contratto di appalto, il committente è “esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare”. Tuttavia, il committente “è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione”, soprattutto nel caso in cui tale omissione sia immediatamente percepibile e si concreti nella mancata adozione o nell’inadeguatezza delle misure precauzionali che il committente avrebbe dovuto adottare. Anche nelle ipotesi di affidamento di lavori a un’unica impresa appaltatrice, la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di fondare la responsabilità del committente in caso di infortunio, sia per la scelta dell’impresa, sia per l’omesso controllo (da parte del committente) circa l’adozione (da parte dell’appaltatore) delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.