In data 18 dicembre 2018 è stato approvato in via definitiva il testo del Disegno di Legge Anticorruzione recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Il DDL introduce varie novità, tra cui la figura dell’“agente sotto copertura”, ora prevista anche per i reati di corruzione, e la riforma della prescrizione (quest’ultima novità si applicherà tuttavia solo a partire dal 2020). In particolare, il DDL apporta significative modifiche alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Nello specifico, le modifiche che intervengono (direttamente o indirettamente) sul D.Lgs. 231/2001 riguardano: (i) l’introduzione del reato ex art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite) nel novero dei “reati presupposto” che possono determinare la responsabilità amministrativa dell’ente; (ii) l’inasprimento delle sanzioni interdittive nel caso in cui sia stato commesso un reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione; (iii) la possibilità per l’ente di beneficiare di sanzioni interdittive ridotte, laddove si sia “efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”; (iv) l’inasprimento delle sanzioni penali previste in caso di commissione del reato di corruzione per l’esercizio di una funzione (art. 318 c.p.); (v) l’estensione del novero dei soggetti attivi del reato di corruzione ex art. 322-bis c.p.; (vi) la previsione della procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione fra privati.