Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato, in esame definitivo, il testo del Decreto Legislativo che introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155. Il Codice ha apportato alcune significative novità al dettato normativo di cui al codice civile in materia di diritto commerciale e societario. In particolare, in materia di nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, l’art. 379, comma 1, del Codice ha modificato l’art. 2477, comma 3, c.c., ove sono delineate le dette ipotesi di nomina obbligatoria. Oltre ai casi della redazione obbligatoria del bilancio consolidato e del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, si prevede che tale nomina sia obbligatoria nel caso in cui la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: (i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di Euro; (ii) ricavi delle vendite delle prestazioni: 2 milioni di Euro; e (iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. Il nuovo art. 2477, comma 4, c.c. prevede altresì che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessi quando per tre esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei predetti limiti.