Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato, in esame definitivo, il testo del Decreto Legislativo che introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155. Il Codice ha apportato alcune significative novità al dettato normativo di cui al codice civile in materia di diritto commerciale e societario. In particolare, ricordando che l’art. 2486 c.c. prevede che, al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori devono gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale – e, ove violino tale dovere, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi – la giurisprudenza e gli interpreti hanno a lungo dibattuto su quale fosse il criterio di quantificazione del danno in caso di impossibilità di una ricostruzione analitica del danno derivante dalle singole condotte di mala gestio degli amministratori. A tal proposito è intervenuto l’art. 378, comma 2, del Codice che ha introdotto un nuovo terzo comma all’art. 2486 c.c., il quale prevede che “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.