Come noto, il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 – convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successivamente modificato e integrato in più occasioni – ha disciplinato per la prima volta la figura delle cosiddette “start-up”. In particolare, l’art. 31 di tale D.L. 179/2012 prevede che “la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle [da sovraindebitamento] previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”, restando inteso che tale beneficio cessa di applicarsi: (i) nel caso in cui la società perda i requisiti di legge necessari per la qualifica di “start-up innovativa”, oppure (ii) decorra il termine indicato dall’art. 31, comma 4, del D.L. 179/2012. A questo riguardo, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato che la società diviene fallibile nel solo caso in cui (per mancanza dei requisiti oppure per decorso del termine) la stessa venga cancellata dalla sezione speciale del Registro delle Imprese con permanenza dell’iscrizione in quella ordinaria, non invece in caso di estinzione dell’ente e cancellazione tout court dal Registro delle Imprese.