L’art. 18, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono […] richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”. Con riferimento alla responsabilità del datore di lavoro per infortuni verificatisi nei luoghi di lavoro, la Suprema Corte ha chiarito che egli non può ritenersi responsabile – per interruzione del nesso causale – nel caso in cui i lavoratori realizzino operazioni “anomale” o assumano comportamenti che fuoriescano “del tutto dalle condotte che ci si [può] attendere” da parte loro. In tal caso, infatti, la richiesta dell’osservanza “delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione” non può essere in alcun caso idonea a prevenire l’eventuale infortunio.