L’art. 94 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) disciplina in modo puntuale il regime della responsabilità civile gravante in capo a emittente, offerente, garante, persone responsabili e intermediario responsabile del collocamento nel caso in cui il prospetto informativo pubblicato ai fini di un’offerta al pubblico di strumenti finanziari contenga informazioni false o incomplete, oppure ometta informazioni necessarie. Con specifico riferimento al quantum risarcibile, la Suprema Corte ha confermato che: (i) “l’imputabilità all’emittente di informazioni fuorvianti al pubblico dei potenziali investitori comporta la responsabilità per il danno subito dagli acquirenti”; e (ii) il danno risarcibile deve essere quantificato nella “differenza fra il prezzo di acquisto e il minor prezzo che si sarebbe potuto ricavare fornendo al pubblico le informazioni corrette e rappresentative della situazione della società al momento [dell’offerta al pubblico]”, a prescindere dalla prova della “concreta disponibilità all’acquisto” da parte dell’investitore danneggiato. Infatti, si deve escludere la risarcibilità del danno nel solo caso in cui sia provata la disponibilità all’acquisto “a prezzi superiori a quelli ritraibili sul mercato dopo aver fornito una corretta informazione ai potenziali investitori”.
Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2654