L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha recentemente pubblicato un nuovo Regolamento in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, il Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 reca disposizioni normative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Regolamento, che tiene conto anche degli orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, intende rafforzare “i presidi antiriciclaggio, dando maggior spazio all’approccio fondato sul rischio e chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell’individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposti”. Il Regolamento disciplina in dettaglio alcuni aspetti, tra i quali: (i) i criteri per condurre a regime l’autovalutazione periodica e i dati quali-quantitativi da comunicare all’IVASS per consentire di valutare la differente rischiosità di ogni impresa; (ii) i requisiti dimensionali e organizzativi delle imprese e sedi secondarie che, sulla base dei principi di proporzionalità e dell’approccio fondato sul rischio, potranno adottare presidi, controlli e procedure antiriciclaggio di minore complessità; e (iii) i requisiti dimensionali e organizzativi degli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondarie di quelli di Paesi SEE), esposti a maggiori rischi di riciclaggio, che saranno tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure – sinora non previsti – per valutare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.