Come noto, l’art. 2476, comma 2, c.c. prevede un generale e penetrante diritto di controllo sulla gestione in capo ai soci di società a responsabilità limitata, prevedendo che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. In relazione all’interpretazione e applicazione di tale norma, il Tribunale di Milano ha enunciato i seguenti principi di diritto: (a) la norma in parola disciplina il diritto di ciascun socio di “verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria”; (b) la mancata ostensione dei documenti sociali, nonostante le reiterate richieste del socio, legittima quest’ultimo a ricorrere in via d’urgenza al Tribunale; (c) il diritto di informativa e consultazione in parola non include quello di “procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476 secondo comma c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili”; (d) come per la generalità dei rapporti sociali, “le modalità di esercizio del diritto di accesso disciplinato dall’art. 2476, secondo comma, c.c. devono essere improntate al canone della buona fede”, pertanto “nel rispetto delle esigenze gestionali” e secondo tempi e modalità da concordarsi con l’organo amministrativo, (e) il diritto cui all’art. 2476, comma 2, c.c. non si estende in alcun modo “al punto di costringere la società alla redazione di documentazione diversa ed ulteriore rispetto a quella di cui dispongono gli stessi organi sociali, né l’amministratore a relazionare, attestare o certificare alcunché o compiere attività ulteriore rispetto a quella strettamente necessaria per l’accesso ai documenti”.