La Suprema Corte – avendo premesso che “il sistema normativo introdotto dal d.lgs. 231/2001, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un ‘tertium genus’ di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza” – ha avuto modo di confermare che, con riferimento all’onere della prova, da un lato “grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito dell’ente” e, dall’altro, “a quest’ultimo incombe l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che: (i) nella materia della responsabilità da reato degli enti, il “risparmio di spesa” ha senza dubbio una propria rilevanza giuridica, e (ii) deve essere escluso “ogni automatismo tra l’eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del reato [ai sensi dell’art. 131-bis c.p.] e l’accertamento della responsabilità dell’ente, la cui autonomia è stabilita dal già citato art. 8 d.lgs. 231/2001”.