La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente chiarito con due Comunicazioni le informazioni da rendere pubbliche in relazione al processo di valutazione sull’adeguatezza dei requisiti patrimoniali condotto dalle autorità di vigilanza prudenziale (meglio noto agli operatori come Supervisory Review and Evaluation Process o SREP). Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito dei cambiamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento, ossia a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate ad opera dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR) e delle relative norme italiane di attuazione. In particolare, la CONSOB ha chiarito che: (i) le banche soggette allo SREP devono includere nei prospetti le informazioni relative a detto processo in materia di “requisiti prudenziali quantitativi vincolanti” (i cosiddetti “Pillar2 Requirements”, ossia i coefficienti patrimoniali minimi obbligatori); (ii) tali informazioni devono essere rese anche nei documenti di rendicontazione finanziaria periodica; (iii) con riferimento alle ulteriori risultanze dello SREP, tra cui rientrano i “requisiti qualitativi vincolanti” e le raccomandazioni sul capitale, le banche sono responsabili della rilevanza di tali dati ai fini della pubblicazione di tali informazioni nei prospetti e nei documenti di rendicontazione contabile; e (iv) le banche devono valutare l’eventuale carattere di informazione privilegiata delle risultanze dello SREP.