L’art. 2407, comma 2, c.c. prevede che i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. A questo proposito, il Tribunale di Roma ha avuto occasione di confermare che tale responsabilità trova il proprio fondamento nella violazione da parte degli amministratori dei doveri loro imposti, pertanto “l’accertamento della responsabilità dei sindaci per preteso omesso controllo presuppone necessariamente l’accertamento della responsabilità degli amministratori per mala gestio; infatti, qualora venga proposta azione di responsabilità contro i componenti del collegio sindacale, per non aver costoro vigilato sull’operato degli amministratori (art. 2407, 2° comma, c.c.), è evidente, dovendo l’accertamento della responsabilità degli amministratori configurarsi come presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità dei sindaci per omesso controllo, che nel caso di domanda svolta contemporaneamente nei confronti degli amministratori e dei sindaci si deve procedere in primo luogo all’accertamento della responsabilità dei primi per poi verificare la responsabilità eventuale dei secondi e che, nel caso di domanda svolta o proseguita nei confronti dei soli sindaci (p.es. per conclusa transazione con gli amministratori), sarà pur sempre necessario un accertamento in via incidentale della contestata condotta di mala gestio degli amministratori, per poter poi valutare la sussistenza del contestato omesso controllo da parte dei sindaci”, da accertarsi in via incidentale ove l’azione sia mossa nei soli confronti dei sindaci.