La Banca d’Italia ha recentemente emanato le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controllo interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. Le Disposizioni mirano ad adeguare il quadro regolatorio nazionale alla normativa europea in quanto: (i) danno attuazione alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio); (ii) forniscono indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento Delegato n. 1108/2018; e (iii) recepiscono gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee del 22 settembre 2017, che definiscono, fra l’altro, le misure che i prestatori dei servizi di pagamento devono adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario. In particolare, le Disposizioni, oltre ad identificare i destinatari della disciplina e i principi generali applicabili in materia, si soffermano su: (a) gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio; (b) l’assetto dei presidi antiriciclaggio; (c) le disposizioni applicabili ai gruppi; (d) le disposizioni per specifiche attività; (e) ulteriori disposizioni per gli intermediari tenuti all’istituzione del punto di contatto centrale; e (f) la valutazione dei rischi di riciclaggio.