Come noto, l’art. 2476, comma 2, c.c. prevede che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Il Tribunale di Torino si è recentemente pronunciato in merito al campo di applicazione della norma appena richiamata, statuendo che fra le “notizie sullo svolgimento degli affari sociali” rientrano senza dubbio le informazioni di cui gli amministratori siano in possesso sulle società controllate, infatti “si deve ritenere che l’organo amministrativo della holding debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza [delle controllate] e che, di norma, la sua conoscenza non si spinga/debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/coordinamento”. Infatti, la pronuncia in oggetto ha confermato che “il socio […] della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede ‘a valle’, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo”. Ciò, più in generale, “senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse […], fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali (quando, per esempio, il richiedente è anche amministratore di altra società concorrente)”.