La Suprema Corte ha fornito alcuni chiarimenti in materia di trattamento dei dati personali, pronunciandosi sulla disciplina di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come in vigore prima dell’adeguamento dello stesso alle novità contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation o GDPR). Da un lato, la pronuncia in oggetto ha confermato che “nella nozione di trattamento, ai sensi dell’art. 4, I, lett. a) del codice della privacy, sono compresi l’estrazione dei dati ed il successivo utilizzo”; dall’altro, in relazione al rapporto con il principio di trasparenza amministrativa, la Cassazione ha enunciato il principio di diritto in base al quale “la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa nemmeno concretamente argomentata e provata”. Pertanto, ove manchi l’idonea informativa sul trattamento dei dati personali e l’acquisizione del consenso del titolare, si potrà incorrere negli illeciti di omessa informativa e non assentita comunicazione automatizzata.