L’art. 187-sexies, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 50 (Testo Unico della Finanza o TUF) prevedeva, nella sua originaria formulazione, che “l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste [dal TUF in materia di abusi di mercato] importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo”. Recentemente, il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 ha modificato il dettato di tale disposizione, che attualmente dispone quanto segue: “l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste [dal TUF in materia di abusi di mercato] importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito”. A questo proposito, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di tale norma “nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto”. Pertanto, la confisca di cui all’art. 187-sexies, comma 1, TUF può eventualmente applicarsi al solo profitto dell’illecito (ossia “l’utilità economica conseguita mediante la commissione dell’illecito”) e non anche al prodotto del medesimo (ossia “tutte le cose materiali che, in una prospettiva puramente causale, ‘derivano’ dalla commissione dell’illecito medesimo”).