Il Decreto Legislativo 18 ottobre 2012, n. 179 detta specifiche regole in materia, tra l’altro, di start-up innovative, disciplinando in dettaglio le caratteristiche e i requisiti che le imprese devono possedere per essere definite come tali e poter beneficiare, ove ne ricorrano i presupposti, delle numerose misure di vantaggio riservate alle stesse. A questo riguardo, l’Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma ha recentemente affrontato la questione relativa all’accertamento di tali caratteristiche e requisiti, confermando un recente orientamento di merito ad avviso del quale “l’Ufficio del registro delle imprese non può rifiutare l’iscrizione nella sezione speciale ad un’aspirante start-up innovativa, salvo il caso di manifesta carenza nell’oggetto sociale dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa”. L’assenza di un controllo di merito e della possibilità di operare ampie attività istruttorie si ricaverebbe, infatti, dall’art. 25, comma 12, del D.Lgs. 179/2012, secondo il quale “la start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico”, nel rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge.