La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in materia di responsabilità amministrativa da reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla sorte della responsabilità dell’ente nel caso in cui la persona fisica che abbia commesso il reato “presupposto” venga ritenuta non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. A tale proposito, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto ad avviso del quale, “il giudice deve procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall’accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica” e fondata sulla particolare tenuità del fatto commesso. Ciò, in particolare, in applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 231/2001, dal quale si deve desumere la regola secondo cui “dall’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione”.