Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha introdotto nel nostro ordinamento il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155. Il Codice ha apportato alcune significative novità al dettato normativo di cui al codice civile in materia di diritto commerciale e societario, tra le quali il drastico abbassamento delle soglie dimensionali individuate dall’art. 2477 c.c. per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata. Tuttavia, tali soglie sono state recentemente oggetto di revisione. Lo scorso 17 giugno è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140 – il testo della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli investimenti infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” in cui si prevede che, emendando nuovamente l’art. 2477 c.c., la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: (i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. Restano salvi i casi di nomina obbligatoria per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o controllanti una società obbligata alla revisione legale dei conti.