Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono recentemente espresse in merito al perimetro e ai limiti applicabili al sindacato da parte dell’autorità giudiziaria sull’attività e sugli atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità Antitrust). A questo riguardo, la Suprema Corte ha enunciato il principio in ragione del quale, per un verso, “se al giudice amministrativo non è consentito sostituirsi all’Autorità nelle attività di accertamento ed applicazione della legge con un proprio provvedimento, nondimeno il sindacato giurisdizionale non può dirsi limitato ai profili giuridico-formali dell’atto amministrativo” e, per un altro, “quando entra in gioco una valutazione di natura tecnica operata dall’Autorità garante la verifica del giudice, inserendosi pur sempre in un sindacato di legittimità e non di merito, è destinata ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell’apprezzamento operato dall’amministrazione impedisce d’individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell’apprezzamento illegittimo”.