Come noto, l’art. 806, comma 1, c.p.c. prevede che “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”. A tale riguardo – pronunciandosi in merito alla possibile compromettibilità in arbitrato della controversia riguardante la possibile invalidità di una delibera assembleare assunta ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c., ossia in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite – la Suprema corte ha enunciato i seguenti principi: (a) “non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, le quali sono nulle in relazione all’oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, venendo in rilievo norme non solo imperative, ma dettate a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci, dell’interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, e quindi riguardanti diritti indisponibili”; (b) “la relazione patrimoniale [di cui all’art. 2446 c.c.] è da considerare alla stregua di un vero e proprio bilancio straordinario e deve essere redatta secondo i criteri legali dettati per il bilancio d’esercizio, in termini di verità, chiarezza e precisione, avendone la stessa finalità di misurazione del patrimonio sociale […] ed essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi”. Pertanto, la controversia riguardante la possibile invalidità di una delibera assembleare assunta ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c. non è compromettibile in arbitrato, in quanto riguardante diritti non disponibili.