L’art. 23 c.p.c., come noto, prevede che “per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [restando inteso che tale competenza permane] anche dopo lo scioglimento della società”. A questo riguardo, pronunciandosi in merito a tale criterio di competenza esclusiva in ambito societario, la Suprema Corte ha ricordato…