L’art. 23 c.p.c., come noto, prevede che “per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [restando inteso che tale competenza permane] anche dopo lo scioglimento della società”. A questo riguardo, pronunciandosi in merito a tale criterio di competenza esclusiva in ambito societario, la Suprema Corte ha ricordato che esso: (a) individuando un foro speciale esclusivo, “ai fini della completezza dell’eccezione di incompetenza per territorio […] esime la parte eccipiente dall’onere di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti”; (b) “vale anche per le cause tra ex soci o tra soci ed ex soci e si riferisce alle cause aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale”; (c) fra queste ultime controversie rientra quella riguardante “la presunta invalidità di una clausola di arbitrato prevista dall’atto costitutivo della società”.