L’art. 35-decies, comma 1, let. b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) stabilisce che “le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni […] si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti”. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che tale previsione, intendendo salvaguardare l’equità di trattamento degli OICR, impone di “vigilare affinché l’organizzazione della SGR [sia] tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi anche tra i patrimoni gestiti dalla società”. In particolare, assumono rilievo, fra gli altri, (i) i “presidi idonei a ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interesse nelle decisioni di investimento, tanto più se connesse ad investimenti in asset liquidi”, (ii) la puntuale ripartizione di compiti e responsabilità. Inoltre, la pronuncia in oggetto ha specificato che “la semplice registrazione delle situazioni di conflitto di interesse non determina, da sola, adempimento della pertinente disciplina di riferimento, come si ricava dal regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob 29 ottobre 2007 […], il quale, agli artt. 37 e 38, impone che le situazioni di conflitto di interessi siano, prima, identificate e poi gestite tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che esse possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti”.