Come noto, l’art. 1337 c.c. disciplina la responsabilità precontrattuale delle parti coinvolte in una negoziazione, prevedendo che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. A questo proposito, la Suprema Corte ha confermato che “la responsabilità precontrattuale non è limitata al caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma, consistendo l’articolo 1337 cod. civ. in una clausola generale […] può risultare da ogni comportamento sleale o contrario a correttezza che abbia significativamente inciso sulle trattative, e che può rilevare anche se il contratto si è poi in realtà concluso”. In ogni caso, si deve “stabilire se il comportamento che si addebita ad una parte abbia leso l’interesse alla stipula dell’altra, facendo così venire meno le trattative in modo imputabile”.