L’art. 2394 c.c. prevede che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”, specificando che “l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”. Con riferimento a tale ipotesi di responsabilità la Suprema Corte ha confermato che la relativa azione “si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti: la prescrizione decorre, cioè, dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto”. Sulla scorta di tale premessa, la Cassazione ha concluso che “un bilancio di esercizio che segnali una situazione patrimoniale in negativo è idoneo a rendere manifesto lo stato di incapienza della società: ma è altrettanto indubbio che se il bilancio non è oggetto di pubblicazione, a norma dell’art. 2435 c.c., la conoscenza della situazione patrimoniale deficitaria resta circoscritta agli organi sociali e la sua conoscibilità da parte dei terzi non può essere utilmente affermata”, così impedendo il decorrere del termine di prescrizione sopra indicato.
Cass. Civ., Sez. I, 4 settembre 2019, n. 22077