Come noto, l’art. 2389, comma 1, c.c. prevede che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”. Tuttavia, è possibile che gli amministratori non ricevano alcun compenso (in quanto così previsto dallo statuto o deliberato dall’organo sociale competente) oppure, pur avendovi diritto, rinuncino…