Come noto, l’art. 2389, comma 1, c.c. prevede che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”. Tuttavia, è possibile che gli amministratori non ricevano alcun compenso (in quanto così previsto dallo statuto o deliberato dall’organo sociale competente) oppure, pur avendovi diritto, rinuncino allo stesso. A questo proposito, la Suprema Corte ha recentemente confermato che, per aversi una valida ed efficace rinuncia tacita al compenso, “la rinuncia non è desumibile sic et simpliciter da un mero comportamento inerte dell’amministratore (inerzia o silenzio), atteso che è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa”.