L’art. 2560, comma 2, c.c. detta una particolare disciplina in merito alla responsabilità dell’acquirente in relazione ai debiti anteriori al trasferimento dell’azienda, prevedendo che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti [inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento] anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. La Cassazione ha recentemente chiarito la portata applicativa di tale norma, confermando che la risultanza dai libri contabili “non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente medesimo”, in quanto “l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda”, integrando peraltro un’ipotesi di norma “eccezionale”. Tale regola deriva dal fatto che si deve sempre “consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti”.