Lo European Data Protection Board (EDPB) ha recentemente pubblicato le proprie Linee Guida “On the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects”. L’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation o GDPR) dispone che “il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui […] è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”. A tal proposito, le Linee Guida hanno a oggetto l’applicabilità art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR al trattamento dei dati personali nel contesto di contratti di prestazione di servizi online, indipendentemente dalle modalità con cui sono finanziati tali servizi e, in particolare, si soffermano sul concetto di “necessità” in relazione al fatto che il trattamento debba essere “necessario all’esecuzione di un contratto”.