L’art. 2385, comma 2, c.c. prevede – in materia di società per azioni – che “la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito”, introducendo così il principio della prorogatio della durata in carica, mirato a garantire la presenza di soggetti deputati all’amministrazione della società senza soluzione di continuità. La Suprema Corte ha recentemente confermato l’applicabilità analogica di tale norma alle associazioni: “per le associazioni non riconosciute come per le società, quindi, in applicazione analogica dell’art. 2385 c.c., salvo diversa volontà dell’ente fissata dallo statuto o espressa dall’assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell’ente permangono in carica finché […] non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità di una siffatta ‘perpetuatio’ all’interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione”. Ciò in applicazione del principio generale secondo cui “nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto”.