Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) ha recentemente ripreso e commentato quanto affermato in una recente pronuncia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), riguardante il caso López Ribalda e altri c. Spagna. In particolare, la pronuncia appena ricordata, nel confermare la possibile installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro, ribadisce l’importanza del principio di proporzionalità nel loro utilizzo. Come sottolineato dal Presidente del Garante Privacy, “l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi. La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di ‘gravi illeciti’ e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria. Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza”.
López Ribalda e altri c. Spagna – Ricorsi n. 1874/13 e 8567/13