Da un lato, l’art. 100, par. 1, della Direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD), prevede che “gli Stati membri istituiscono uno o più meccanismi di finanziamento per permettere all’autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione”; dall’altro, l’art. 12, par. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2015/63, che integra la BRRD, precisa che “il cambiamento di status dell’ente, compreso l’ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo annuale che l’ente è tenuto a versare nell’anno in questione”. A questo riguardo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che “la nozione di ‘cambiamento di status’ […] deve essere interpretata nel senso che comprende un’operazione […] mediante la quale un ente cessa, nel corso dell’anno, di essere soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione nazionale a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e che, di conseguenza, tale operazione non incide sull’obbligo di tale ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l’anno di contribuzione di cui trattasi”. Pertanto, l’intervenuta estinzione dell’ente per incorporazione in un ente di un altro Stato Membro non incide sull’obbligo di effettuare i contributi dovuti all’autorità di vigilanza del primo Stato. Al contrario, non sono dovuti i contributi straordinari ai sensi dell’art. 104 BRRD se istituiti a seguito dell’estinzione.