L’art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina modalità e formalità di attribuzione della “delega di funzioni” perché la medesima possa essere idonea a de-responsabilizzare il datore di lavoro, nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo Decreto. Con riferimento all’onere della prova circa l’effettiva delega di funzioni, la Cassazione ha confermato che “in materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità”. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che la delega di funzioni “non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato”.