In materia di estinzione delle società di capitali, l’art. 2495, comma 2, c.c. prevede che “dopo la cancellazione [della società] i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. A questo proposito, la Corte…