In materia di estinzione delle società di capitali, l’art. 2495, comma 2, c.c. prevede che “dopo la cancellazione [della società] i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che i debiti sociali ancora insoddisfatti “si trasferiscono in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l’appunto, un meccanismo di tipo successorio”. Infatti, in assenza di tale meccanismo di successione dei soci nella responsabilità per i debiti sociali insoddisfatti, “si consentirebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui”, effetto ritenuto inammissibile.