Come noto, l’art. 2392, comma 1, c.c. prevede, in materia di doveri e responsabilità degli amministratori di società per azioni, che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”. A questo proposito, il Tribunale di Milano ha anzitutto ribadito che l’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, pertanto, quanto alla prova della condotta illecita, “è onere del creditore allegare il titolo da cui sorge il proprio credito e l’inadempimento del debitore, mentre spetta a quest’ultimo, per non incorrere in responsabilità, dar prova di aver adempiuto correttamente all’obbligazione assunta”. Invece, affrontando il sindacato giurisdizionale, la pronuncia in oggetto ha confermato che: (a) “gli amministratori delle società di capitali rispondono per i danni conseguenti all’inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, mentre sono esenti da responsabilità le scelte gestorie che rientrano nella c.d. discrezionalità dell’imprenditore, sempre che non esorbitino dai limiti della ragionevolezza e del fisiologico rischio d’impresa”, (b) anche l’esecuzione di pratiche commerciali rischiose per le difficoltà di recupero del credito in caso di eventuali inadempimenti delle controparti, “in difetto di allegazione di specifici profili di irragionevolezza della condotta dell’amministratore (secondo un giudizio ex ante) ricade nel novero delle mere scelte imprenditoriali, riservate alla discrezionalità dell’organo amministrativo ed in quanto tali insindacabili dal giudice”.