In materia di fideiussione, l’art. 1956, comma 1, c.c. prevede, specificando il generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, che “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente…