In materia di fideiussione, l’art. 1956, comma 1, c.c. prevede, specificando il generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, che “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. A tal riguardo, pronunciandosi in un caso riguardante l’erogazione di credito da parte di una banca garantita da un terzo fideiussore, la Suprema Corte ha enunciato il principio ad avviso del quale: (i) da un lato, “obbligo precipuo del garantito verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, è di comunicare al suo garante l’avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore”, (ii) dall’altro, l’obbligazione di cui alla norma sopra ricordata “vale per ogni situazione in cui si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto per cui vinee concessa la garanzia fideiussoria”.