L’art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR) disciplina le prassi di mercato ammesse e stabilisce, al proprio paragrafo 4, che la European Securities and Markets Authority (ESMA) deve: (i) trasmettere all’autorità competente – ossia, l’autorità che ha effettuato la notifica fornendo la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e i particolari della valutazione svolta – un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa; e (ii) esaminare se l’istituzione della prassi di mercato ammessa non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario dell’Unione. A tal proposito, l’ESMA ha recentemente fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) un parere positivo in relazione al nuovo testo della Prassi di mercato n. 1 inerente all’attività di sostegno della liquidità del mercato. In particolare, il parere dell’ESMA ritiene il nuovo testo della Prassi di mercato compatibile con i criteri posti dall’art. 13, paragrafo 2, MAR e contiene più misure utili a contenere il potenziale rischio di manipolazione del mercato ed eventuali minacce per la fiducia del mercato finanziario. Si ricorda che l’adozione della nuova Prassi di mercato n. 1 richiede un’apposita delibera da parte della CONSOB.
Opinion of the European Securities and Markets Authority of 22 January 2020